LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3

Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/01/1996
Materia:
210.06 - Economia montana

Art. 1
 (Riconoscimento di personalità giuridica)
1. Ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva in zona montana e della salvaguardia di antiche e peculiari istituzioni locali, è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o ad organizzazioni di similare natura, denominate Vicinia o Vicinanza consorziale o Consorzio vicinale od altrimenti identificate e di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed agli articoli 21 bis, come aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, e 23, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 38/1986, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.
2. La personalità giuridica è riconosciuta e concessa in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle condizioni previste dalla presente legge.