LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1996, n. 29

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 55, L. R. 4/2001
Art. 29
 (Finanziamento dei corsi di diploma universitario
in scienze infermieristiche)
1. In relazione ai protocolli d'intesa stipulati fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Università di Trieste e di Udine ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'avvio dei corsi triennali di diploma universitario in scienze infermieristiche, istituiti a decorrere dall'anno accademico 1996-1997 presso le Università medesime, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari (ASS) n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine, un finanziamento a titolo di concorso nelle spese di funzionamento.
2. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con riferimento a ciascun anno accademico.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura di ciascun anno accademico e con le modalità che sono indicate dalla Direzione regionale della sanità, le Università di Trieste e di Udine per il tramite rispettivamente dell'ASS n. 1 "Triestina" e del Policlinico universitario di Udine devono documentare l'avvenuta utilizzazione del finanziamento ricevuto, provvedendo altresì alla restituzione delle somme non utilizzate.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 4586, sul quale grava l'onere derivante dal presente articolo, è inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 10/1996.
Art. 30
 (Finanziamento straordinario agli enti gestori
del servizio sociale di base)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificata dall'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, un finanziamento straordinario di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 ad integrazione della quota prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 51/1993.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito in base al parametro di popolazione residente al 31 dicembre 1995 in ciascun ambito dei servizi sociali di base, ponderato in ragione dell'estensione territoriale dell'ambito stesso.
Art. 31
 (Iniziative a favore degli sfollati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore della Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 50 milioni per l'anno 1996 da destinare ad iniziative a favore degli sfollati ospitati nel territorio della provincia stessa.
2. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La Direzione regionale dell'assistenza sociale trasmette al Tavolo di coordinamento regionale, istituito con apposita deliberazione giuntale, la relazione illustrativa e il preventivo di spesa per il parere e il coordinamento dei progetti proposti.
4. L'erogazione del finanziamento è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione con il provvedimento di concessione, che ne stabilisce anche le modalità di rendicontazione.
Art. 32
 (Contributi straordinari per la realizzazione
di strutture residenziali per anziani)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 51/1993, un contributo straordinario di lire 1.500 milioni finalizzato alla realizzazione di strutture residenziali destinate all'accoglimento di anziani in parziale o totale stato di non autosufficienza.
2. Il termine per la presentazione delle domande e i criteri di riparto del contributo sono determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale; in tale deliberazione sono comunque considerate prioritarie l'allocazione della struttura in aree considerate carenti, nonché le domande presentate dai soggetti previsti dal comma 1 a cui partecipino più enti locali anche congiuntamente a soggetti privati. Le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono quelle previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 18 della legge regionale 13/1995, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20.
3. Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale di cui al comma 1 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
Art. 33
 (Contributi agli Istituti di patronato e di assistenza
sociale)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, dall'ordine del GMA del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal DPR 22 dicembre 1986, n. 1017, che ne abbiano fatta richiesta entro il termine di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, un contributo di lire 150 milioni per l'anno 1996.
Art. 34
 (Definizione di situazioni pregresse relative all'erogazione
di prestazioni assistenziali)
1. Per la definizione di situazioni pregresse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli aventi diritto le spettanze dovute al 31 dicembre 1995 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.