LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 8
 (Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di
veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea)
1. Per l'iscrizione al ruolo è richiesto il possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale previsti dalla vigente normativa.
2. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte della Commissione regionale di cui all'articolo 9, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento:
a) alla conoscenza geografica e stradale della regione Friuli-Venezia Giulia e delle aree territorialmente finitime;
b) alla conoscenza delle norme legislative e regolamentari sulla circolazione stradale e sui servizi per i viaggiatori;
c) alla conoscenza delle norme tecniche di esercizio e manutenzione dei veicoli ai fini della sicurezza dei mezzi e della tutela ambientale.

3. Il possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui al comma 1 è attestato con le modalità di cui al regolamento approvato con DPGR 4 gennaio 1995, n. 09/Pres.
4. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto al ruolo.