LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 6
 (Funzionamento della Commissione consultiva regionale
per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea)
1. La Commissione è convocata dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
4. Nel periodo intercorrente tra la convocazione e la data della seduta i componenti della Commissione hanno facoltà di prendere visione degli atti e della documentazione presso gli uffici regionali indicati nell'avviso.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Ai componenti esterni la Commissione spettano i compensi e i rimborsi spese determinati in base alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.