LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 2
 (Servizio di taxi)
1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone ed ha le seguenti caratteristiche:
a) si rivolge ad una utenza indifferenziata;
b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
c) le tariffe e le modalità del servizio sono determinate dai Comuni.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno del territorio comunale o nell'area comprensoriale definita dai Comuni interessati mediante la stipula di apposita convenzione.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno delle aree definite ai sensi del comma 2.
4. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti è assimilato al servizio di taxi, qualora:
a) siano previste apposite aree per lo stazionamento;
b) le tariffe siano determinate dai Comuni.

5. In tale caso non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici d'acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.