LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 19
 (Infrazioni e sanzioni amministrative)
1. Le violazioni amministrative dei regolamenti comunali, di cui all'articolo 4, sono punite ai sensi degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'inosservanza delle norme di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 750.000. L'applicazione della sanzione compete al Comune in cui l'infrazione è stata accertata secondo la procedura di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.