LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 16
 (Caratteristiche delle autovetture)
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta << taxi >>.
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero << servizio pubblico >> del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta << noleggio >> e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura << NCC >> inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.
6. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta, deve essere bianca così come individuata dal decreto 19 novembre 1992 del Ministro dei trasporti; entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le autovetture adibite al servizio di taxi dovranno avere il colore previsto dal citato decreto.
7. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, così come individuati dal decreto del Ministro dei trasporti.