LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 3
 (Servizio di noleggio con conducente)
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge agli utenti che richiedono al vettore una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. Può essere effettuato in luoghi diversi purché non contigui a quelli utilizzati per lo stazionamento dei taxi. In tali casi, il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina la distanza minima tra detti luoghi e indica le caratteristiche della segnaletica verticale od orizzontale idonea a distinguerli.