LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 22
 (Norma transitoria)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, i soggetti in possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale, dipendenti dalle imprese esercenti il servizio di taxi alla data del 31 dicembre 1994, sono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'articolo 7.