LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 18
 (Disposizioni particolari)
1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I Comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 4, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
3. Per il servizio di taxi, effettuato per il trasporto di soggetti portatori di handicap, non è applicabile quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 15.
4. Nei Comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale e provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.
5. Nel caso in cui un Comune sia sprovvisto sia del servizio di taxi sia del servizio di noleggio con conducente, l'utente di detto Comune può avvalersi del servizio di taxi dei Comuni viciniori.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 25, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.