LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art 15
 (Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente)
1. Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatte salve le norme speciali stabilite dalla Regione atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
2. Nel servizio di noleggio con conducente esercito a mezzo di autovetture è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercito il servizio di taxi. Potrà essere consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. I Comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.
5. I Comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 2 purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa; il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.