LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 14
 (Sostituzione alla guida)
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 7 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
2 bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 7, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice Civile.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 17, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 17, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3Comma 3 sostituito da art. 5, comma 17, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.