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Indice:
L.R. n. 27/1996
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Leggi regionali
Legge regionale
5 agosto 1996
, n.
27
Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 07/08/1996, N. 032
Data di entrata in vigore:
22/08/1996
Materia:
120.06
-
Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01
-
Trasporti
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 11
(Figure giuridiche)
1.
Fermo restando, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 12, che la licenza per l'esercizio del servizio di taxi è riferita ad un singolo veicolo, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;
b) associarsi in cooperative operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in tutte le altre forme di impresa previste dalle vigenti leggi;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo l.
2.
Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3.
In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative