LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 agosto 1996, n. 27

Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/08/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
430.01 - Trasporti

Art. 10
 (Funzionamento della Commissione regionale per la
formazione e la conservazione dei ruoli)
1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.
2. La Commissione è convocata dal Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal suo sostituto.
4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. La Commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 23/2007