LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 24
 (Norme finali e transitorie)
1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale.
2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2.
3. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, qualora già in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/1989, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 2 bis aggiunto da art. 91, comma 2, L. R. 13/1998
3Vedi la disciplina transitoria del comma 2 bis, stabilita da art. 91, comma 3, L. R. 13/1998