LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 16
 (Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.
2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 2, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 11/2014
3Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 28/2017
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 11, comma 1, L. R. 28/2017
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera e), L. R. 20/2018 , con effetto dall'1/1/2019 come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
6Articolo sostituito da art. 23, comma 3, L. R. 6/2019