LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:
a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo- pastorali, singoli e associati, nelle zone rurali;
b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;
c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;
d) offrire nuove e diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;
e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo- pastorali e di acquacoltura di attività economiche integrate con quelle principali;
f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;
g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 25/2007
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2022