LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 6
 
1. Per ogni giornata di caccia alla fauna selvatica migratoria non possono essere abbattuti complessivamente da parte di un cacciatore più di venticinque capi, dei quali non più di sette caradriformi, di cui non più di cinque beccacce.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
4.  
( ABROGATO )
(3)
5.  
( ABROGATO )
(4)
6.  
( ABROGATO )
(5)
7.  
( ABROGATO )
(6)
8.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
3Comma 4 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
4Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
5Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
6Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
7Comma 8 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
8Parole soppresse al comma 1 da art. 71, comma 1, L. R. 28/2017
9Parole soppresse al comma 1 da art. 45, comma 2, L. R. 10/2023