LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 3
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur);
b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), colombaccio (Columba palumbus), marzaiola (Anas querquedula);
c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (Capreolus capreolus);
d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax rusticula), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), germano reale (Anas platyrhyncos), combattente (Philomachus pugnax), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), cornacchia nera (Corvus corone), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes);
f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (Cervus elaphus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus);
g) la specie cinghiale (Sus scrofa) e_ cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall_1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;
h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).

2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell' elenco di cui all' articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l' Assesore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all' articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3 bis, L. R. 14/1987
2Abrogate parole al comma 1 dall'art. 1, comma 2 del Decreto dell'Assessore all'agricoltura, alla caccia ed alla pesca 28 agosto 1997, n. 189, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, della presente legge.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 20/2001
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 10/2003
5Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 2, L. R. 10/2003
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1 quinquies, L. R. 14/2007