LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 26
 
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 21/1993, è aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività un'unica zona idonea della riserva di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio. >>.

2. La norma di cui al presente articolo trova applicazione a partire dalla stagione venatoria 1997-1998.