LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 22
 
1. La caccia all' avifauna selvatica migratrice è vietata nel raggio di mille metri, su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.
2. I valichi montani di cui al comma 1 vengono individuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, sentiti i Comitati provinciali della caccia, previa acquisizione da parte di questi ultimi del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984.