LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 21
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, della legge 157/1992, la Regione istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà.
2. Ai fini di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con centri gestiti da enti scientifici o da associazioni venatorie o protezionistiche o agricole, ovvero da medici veterinari, da agricoltori o da altri soggetti privati, disciplinandone l'attività relativa al ricevimento, al mantenimento ed alla liberazione degli esemplari recuperati.
3. Per centro di recupero si intende una struttura destinata alla cura, alla riabilitazione ed al reinserimento nell'ambiente naturale della fauna selvatica in difficoltà, dotata di attrezzature tali da garantire con efficacia l'espletamento delle tre fasi suddette.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 33, L. R. 30/1999
2Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 34, L. R. 30/1999
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 18, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 37/2017
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 17, L. R. 37/2017 . Dall'1/1/2018 gli importi delle convenzioni in essere sono aggiornati secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.R. 37/2017.
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 18, L. R. 37/2017