LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1996, n. 24

Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/08/1996
Materia:
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 19
 
1. Nelle riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia, il cui territorio è classificato zona faunistica delle Alpi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21/1993, in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l'esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso.
2. Gli appostamenti sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura od altra solida materia o comunque con preparazione o modificazione del sito o con occupazione stabile del terreno. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
3. Per gli appostamenti fissi è necessario il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.
4. All'interno delle riserve di caccia di diritto l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito nell'annata venatoria previa comunicazione dell'attivazione dell'appostamento medesimo al direttore della riserva.
5. Per la caccia da appostamento fisso e temporaneo valgono i limiti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 157/1992 fissati per l'esercizio dell'attività venatoria con le modalità specificate dall'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge medesima.
6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati prevalentemente in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 4, L. R. 10/2003
2Comma 6 interpretato da art. 24, comma 1, L. R. 25/2005
3Comma 6 sostituito da art. 45, comma 2, L. R. 6/2008
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 149, comma 1, L. R. 17/2010