Art. 47.1
(Consigliere diplomatico)
1. Il Presidente della Regione può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un consigliere diplomatico con compiti di diretta collaborazione, il quale lo assiste nell'ambito delle attività di competenza del Presidente medesimo in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a un dirigente della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.
3. L'incarico di consigliere diplomatico è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente della Regione che ha avanzato la proposta.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 3/2026