LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO VII
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 76
 (Consiglio regionale)
1. Sono fatte salve le forme di tutela dell'autonomia del Consiglio regionale previste dalla legislazione vigente in relazione a provvedimenti in materia di organizzazione e di personale.
2. Le attribuzioni direttamente connesse all'autonomia amministrativa e contabile del Consiglio regionale, inclusa l'amministrazione dei fondi del bilancio del Consiglio regionale, sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Gli atti di indirizzo concernenti la generalità del personale regionale vengono emanati nel rispetto delle peculiarità riconosciute al Consiglio regionale.
Art. 77

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 78
 (Procedimenti amministrativi)
1. Sino al 31 dicembre 1996, tutti. i procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo la previgente normativa.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 20/1996
2Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 5, L. R. 31/1996
Art. 79

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 70, comma 2, L. R. 1/1998
2Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 80

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 31/1997
2Integrata la disciplina del comma 7 bis da art. 7, comma 3, L. R. 31/1997
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 83
1. All'articolo 95 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 8/1991, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
b) al secondo comma la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << assenza >>;
c) al terzo comma le parole << Nel congedo >> sono sostituite dalle parole << Nell'assenza >>;
d) al quarto comma le parole << congedo straordinario >> sono sostituite dalle parole << assenza straordinaria >>.
e) al quinto comma le parole << del congedo >> sono sostituite dalle parole << dell'assenza >>; le parole << un congedo >> sono sostituite dalle parole << un'assenza >>;
f) al settimo comma le parole << in congedo >> sono sostituite dalla parola << assente >>.
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 85

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 86
 (Riferimenti legislativi a congedi del personale)
1. Quando leggi o regolamenti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia menzionano il congedo ordinario, il congedo straordinario retribuito, il congedo straordinario non retribuito ed il congedo per malattia la menzione si intende riferita rispettivamente alle ferie, al permesso retribuito, al permesso non retribuito ed all'assenza per malattia.
Art. 87

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 7/1999
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 91

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 92
 (Interpretazione autentica degli articoli 6 e 16
della legge regionale 11/1990)
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 e 16 delle legge regionale 11/1990, qualora sia impossibile riferire la relazione analitica al periodo complessivo di un anno calcolato dalla data della richiesta della stessa, essa va riferita al primo periodo utile compreso tra la data della richiesta e l'anno precedente la data di entrata in vigore della legge regionale 11/1990.
Art. 93
 (Modificazione dell'articolo 2
della legge regionale 17/1992)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<< 4. L'attuazione delle procedure concorsuali avviene, di volta in volta, dopo il completamento, per ogni singola qualifica funzionale, degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990. >>.

Art. 94
1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/1992 le parole << previo confronto con le rappresentanze sindacali. >> sono sostituite dalle parole << previa informazione alle organizzazioni sindacali. >>.
Art. 95
1.
L'articolo 4 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e delle selezioni sono composte esclusivamente da esperti nelle materie d'esame scelti tra dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a quella d'accesso e fra estranei all'Amministrazione regionale.
2. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali o strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni professionali. >>.

Art. 96
1.
L'articolo 6 della legge regionale 17/1992 è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
 
1. La determinazione delle materie d'esame e della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso, dei titoli di studio o degli attestati richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, nonché della composizione delle commissioni giudicatrici, avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alle organizzazioni sindacali. >>.

Art. 97
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/1992 è aggiunto il seguente periodo: << Ai fini della determinazione della composizione delle commissioni giudicatrici, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 4. >>.
Art. 98

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005
Art. 99
 (Inquadramento nei ruoli degli Enti locali
di personale comandato)
1. I dipendenti regionali che operano in posizione di comando presso Comuni o Province del Friuli-Venezia Giulia possono, su richiesta, essere inquadrati nel ruolo degli enti stessi.
2. A tal fine entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda alla Regione, la quale chiede entro i successivi trenta giorni all'ente interessato il parere di competenza, da esprimersi mediante deliberazione giuntale.
3. Qualora il suddetto parere sia favorevole, entro i trenta giorni successivi al suo ricevimento, è adottato il provvedimento di inquadramento.
Art. 100
 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento
pensionistico dell'indennità dirigenziale)
1.  
( ABROGATO )
(5)
2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, nonché i trattamenti già concessi al personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 7, L. R. 20/2002
2Parole soppresse al comma 4 da art. 15, comma 17, lettera a), L. R. 18/2011
3Comma 7 abrogato da art. 15, comma 17, lettera b), L. R. 18/2011
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 15, comma 18, L. R. 18/2011
5Comma 1 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
6Comma 3 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
7Comma 4 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
8Comma 5 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
9Comma 6 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.
10Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
11Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
12Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
13Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 12, comma 5, L. R. 15/2014
14Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
15Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
16Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 12, comma 6, L. R. 15/2014
17Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 27/2014
Art. 101
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
2. Per gli oneri di funzionamento del Nucleo di verifica di cui al comma 1 dell'articolo 56, relativamente all'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale ed a quelli previsti dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
3. A tale fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 5, programma 0.6.1., tra le spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione I - il capitolo 611 (1.1.148.1.01.01) con la denominazione << Spese per l'individuazione e l'attività degli esperti esterni all'Amministrazione regionale membri del Nucleo di verifica dell'attività amministrativa (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Al predetto onere complessivo di lire 100 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.
5. Il predetto capitolo 611, per i fini di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9, viene inserito nell'elenco n. 2 annesso alla legge regionale 9/1995.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, commi 2, 3, 4 e 7, previsti nell'ammontare annuo massimo complessivo di lire 300 milioni, fanno carico per lire 900 milioni relativi agli anni dal 1994 al 1996 e per lire 300 milioni relativi all'anno 1997, sugli stanziamenti per gli anni 1996 e, rispettivamente, 1997, del capitolo 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997, che presentano sufficiente disponibilità.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 100, comma 5, fanno carico al capitolo 590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 102
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.