LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

TITOLO IV
 COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 58 da art. 11, comma 1, L. R. 1/2000
2Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 1/2000
3Il Consiglio di amministrazione del personale, gia' costituito ai sensi del presente articolo, rimane in carica ai soli fini dell' ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come previsto dall' articolo 11 della L.R. 1/2000.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, L. R. 10/2001
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
7Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 5, L. R. 10/2002
8Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 1/2000
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 8/2000
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 10/2001
5Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 17, L. R. 10/2001
6Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 6, L. R. 10/2002
7Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 4/2004
8Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 60
 (Norma transitoria ed abrogativa)
1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale.
2. Il Consiglio di amministrazione del personale, costituito con la composizione di cui all'articolo 58, svolge, ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, le funzioni attribuite dalla legge medesima alla Commissione paritetica.
3. Sono abrogati gli articoli 168 e 169 della legge regionale 53/1981. Il riferimento alla fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo, ovunque previsto da leggi e regolamenti regionali, deve intendersi soppresso.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 20/1996