LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

CAPO V
 ESTINZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
Art. 40
 (Cause d'estinzione)
1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni;
c bis) dispensa dal servizio.
(1)
1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 34/2002
2Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 24/2009
Art. 41

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 35/1996
2Articolo abrogato da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 42
 (Collocamento a riposo)
1. Il dipendente regionale è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, ovvero, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo anno d'età ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo. La permanenza in servizio può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle permanenze in servizio.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
3Comma 2 sostituito da art. 13, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 24/2009
4Comma 2 bis abrogato da art. 13, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 24/2009
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 32, L. R. 22/2010
6Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 12, comma 33, L. R. 22/2010
Art. 42 bis
 (Cessazione dal servizio)
1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
Art. 42 ter
 (Risoluzione consensuale)
1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.
4. L'indennità è determinata in un ammontare pari a:
a) un importo base fisso pari a sei mensilità, di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio;
b) un importo variabile, pari a tre mensilità, moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra sessantacinque e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra quarantuno e l'anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
(3)
5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 7, lettera c), L. R. 24/2009 . Si veda anche quanto disposto dal comma 9 del medesimo art. 13 della L.R. 24/2009.
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 54, L. R. 22/2010
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 4 da art. 14, comma 56, L. R. 22/2010
Art. 42 quater
 (Procedura di risoluzione)
1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.
2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.
3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.
4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.
Art. 43
 (Licenziamento)
1. Il licenziamento è disposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. In mancanza di diverse disposizioni contrattuali e salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 2118 del Codice civile il preavviso è di due mesi per i dipendenti appartenenti a qualifiche sino a quella di consigliere e di quattro mesi per i dipendenti appartenenti alle qualifiche di funzionario e dirigente.
4. Costituiscono giustificato motivo di licenziamento:
a) la perdita del godimento dei diritti civili e l'esclusione dall'elettorato attivo;
b) la perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesti per il posto ricoperto.
5.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002
2Comma 5 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 34/2002
Art. 43 bis
 (Dispensa dal servizio)
1. In caso di accertata assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualunque proficuo lavoro, il dipendente è dispensato dal servizio secondo la disciplina previdenziale prevista dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica (INPDAP) - Casse pensioni dipendenti degli enti locali (CPDEL).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 34/2002
Art. 44
 (Abrogazione di norme)
2. I procedimenti di cessazione dal servizio pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.