LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 99
 (Inquadramento nei ruoli degli Enti locali
di personale comandato)
1. I dipendenti regionali che operano in posizione di comando presso Comuni o Province del Friuli-Venezia Giulia possono, su richiesta, essere inquadrati nel ruolo degli enti stessi.
2. A tal fine entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda alla Regione, la quale chiede entro i successivi trenta giorni all'ente interessato il parere di competenza, da esprimersi mediante deliberazione giuntale.
3. Qualora il suddetto parere sia favorevole, entro i trenta giorni successivi al suo ricevimento, è adottato il provvedimento di inquadramento.