LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 60
 (Norma transitoria ed abrogativa)
1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale.
2. Il Consiglio di amministrazione del personale, costituito con la composizione di cui all'articolo 58, svolge, ai soli fini dell'ultimazione delle procedure di cui al Capo III della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, le funzioni attribuite dalla legge medesima alla Commissione paritetica.
3. Sono abrogati gli articoli 168 e 169 della legge regionale 53/1981. Il riferimento alla fase procedimentale del parere del Consiglio organizzativo, ovunque previsto da leggi e regolamenti regionali, deve intendersi soppresso.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 20/1996