LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 47
 (Articolazione della dirigenza)
1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.
2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale;
d) direttore di Servizio;
e) direttore di staff.
3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.
3 bis. L'incarico di Vicedirettore centrale può essere conferito presso ogni Direzione centrale o struttura direzionale equiparata, a eccezione degli enti regionali. Il Vicedirettore centrale coadiuva il Direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore centrale, o equiparato, ed è nominato dal Direttore centrale o equiparato tra i direttori incardinati presso la medesima Direzione centrale o struttura direzionale equiparata.
4. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione opera a supporto del Presidente quale responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con il Presidente medesimo. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è correlato alla durata in carica del Presidente della Regione. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.
4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 ter.  
( ABROGATO )
4 quater.  
( ABROGATO )
4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità.
5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 31/1997
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 1/2000
3Articolo sostituito da art. 2, comma 20, L. R. 10/2001
4Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2002
5Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
6Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
7Comma 7 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 20/2002
8Abrogato il comma 7, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
9Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 4/2004
10Lettera a) del comma 2 abrogata, a decorrere dall'1 settembre 2008, a seguito di quanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della presente legge, dall'art. 31, comma 1, lett. a) del DPReg. 8/8/2008, n. 209, recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
11Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2010
12Comma 4 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
13Comma 4 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
14Comma 4 quater aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
15Comma 4 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2010
16Comma 3 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 17/2010
17Comma 3 bis sostituito da art. 14, comma 36, lettera a), L. R. 22/2010
18Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 36, lettera b), L. R. 22/2010
19Parole sostituite al comma 4 bis da art. 14, comma 36, lettera c), L. R. 22/2010
20Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 14, comma 36, lettera d), L. R. 22/2010
21Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 34, L. R. 11/2011
22Integrata la disciplina del comma 4 bis da art. 10, comma 11 bis, L. R. 11/2011
23Parole soppresse al comma 4 da art. 12, comma 5, L. R. 27/2012
24Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 8/2013
25Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 8/2013
26Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 8/2013
27Comma 3 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 8/2013
28Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 8/2013
29Parole sostituite al comma 4 bis da art. 7, comma 1, lettera f), L. R. 8/2013
30Comma 4 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera g), L. R. 8/2013
31Comma 4 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera h), L. R. 8/2013
32Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 7, comma 1, lettera i), L. R. 8/2013
33Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 16/2013
34Parole aggiunte al comma 4 quinquies da art. 12, comma 12, L. R. 20/2015
35Parole soppresse al comma 4 da art. 53, comma 2, lettera d), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
36Comma 4 bis sostituito da art. 53, comma 2, lettera e), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
37Comma 6 abrogato da art. 53, comma 2, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
38Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
39Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
40Parole soppresse al c. 4 da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
41Comma 4 bis sostituito da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
42Parole soppresse al c. 4, da art. 53, c. 2, lett. d), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
43Comma 4 bis sostituito, da art. 53, c. 2, lett. e), L.R. 18/2016, con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018. A decorrere da tale data sarà pubblicato il nuovo testo.
44Le disposizioni differite, già disposte al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, rimangono prive di effetto a seguito dell'abrogazione dell'art. 53, c. 2, lett. d) e e), L.R. 18/2016, come stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. w), L.R. 26/2018.
45Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 26/2018 , con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 11, c. 2, L.R. 26/2018.
46Comma 4 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 26/2018
47Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 3, L. R. 26/2018
48Parole soppresse al comma 4 da art. 102, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
49Parole sostituite al comma 4 bis da art. 102, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
50Parole soppresse al comma 4 quinquies da art. 102, comma 1, lettera e), L. R. 9/2019 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., come disposto dall'art. 102, c. 3 della L.R. 9/2019.
51Le modifiche apportate al comma 4 quinquies del presente articolo hanno effetto dal 2/8/2019, data di entrata in vigore del regolamento di modifica, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali DPReg. 27/8/2004, n. 0277/Pres., emanato con DPReg. 18/7/2019, n. 0117/Pres. (B.U.R. 31/7/2019, n. 31).
52Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, L. R. 15/2020 . La disposizione si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 15/2020.
53Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera a), L. R. 14/2022
54Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
55Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 3, lettera b), L. R. 14/2022
56Parole soppresse al comma 4 bis da art. 18, comma 3, lettera c), L. R. 14/2022
57Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
58Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023 , con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, come disposto dall'art. 7, c. 1, della medesima L.R. 11/2023.
59Le modifiche apportate ai commi 3 bis e 4 bis hanno effetto dal 11/7/2023, data di entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPReg. 7/7/2023, n. 0119/Pres. (B.U.R. 10/7/2023, S.O. n. 23).