LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 42
 (Collocamento a riposo)
1. Il dipendente regionale è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, ovvero, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantesimo anno d'età ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo. La permanenza in servizio può essere disposta esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dalle permanenze in servizio.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 1/2007
3Comma 2 sostituito da art. 13, comma 7, lettera b), numero 1), L. R. 24/2009
4Comma 2 bis abrogato da art. 13, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 24/2009
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 32, L. R. 22/2010
6Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 12, comma 33, L. R. 22/2010