LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/04/1996
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 3
 (Fonti)
1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.
2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:
a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
g) l'articolazione della struttura organizzativa;
h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
i) gli uffici di supporto agli organi politici;
j) la dotazione organica complessiva;
k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.
3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.
3 bis. A fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità valutate di volta in volta dalla Giunta regionale, possono essere costituiti, con i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione di cui al comma 2, gruppi di lavoro temporanei, composti da personale regionale, operanti a supporto delle strutture direzionali interessate dalle suddette situazioni o problematiche anche per lo svolgimento di attività istruttoria e gestionale riferita a procedimenti di competenza delle struttura direzionali medesime.
4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, nonché dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva.
6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.
7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
2Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
3Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 10/2001
4Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 18, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
5Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 2, comma 19, L. R. 10/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
6Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
7Comma 1 bis abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
8Comma 1 ter abrogato implicitamente da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
9Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
10Comma 1 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 10/2002
11Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 7, L. R. 10/2002
12Integrata la disciplina del comma 1 ter da art. 6, comma 8, L. R. 10/2002
13Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
14Parole sostituite al comma 1 ter da art. 8, comma 1, L. R. 20/2002
15Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 4/2004
16Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 11, L. R. 16/2010
17Integrata la disciplina della lettera c) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
18Integrata la disciplina della lettera g) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
19Integrata la disciplina della lettera h) del comma 2 da art. 14, comma 47, L. R. 22/2010
20Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 2, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
21Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 53, comma 2, lettera b), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
22Parole aggiunte al comma 5 da art. 53, comma 2, lettera c), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.
23Comma 3 bis aggiunto da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
24Parole soppresse al comma 5 da art. 18, comma 2, L. R. 14/2022