LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 1996, n. 17

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 << Attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/03/1996
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 1
 (Modifica dell'articolo 2 della
legge regionale 35/1995)
1.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 è sostituito dal seguente:
<< 5. La Giunta regionale provvede, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari ed ai rapporti esterni, ad individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti, oltre all'utilizzo degli esperti risultati vincitori di apposita gara già espletata, sussiste la necessità di indirne altra per il ricorso a consulenti esterni ovvero sia opportuno ricorrere ad Enti pubblici specializzati, Università ed Istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a Comitati di consulenza interni all'Amministrazione. Nel caso di rinuncia da parte degli esperti risultati vincitori della gara già espletata, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere alla medesima graduatoria nell'ambito degli esperti risultati idonei. >>.