LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2
 (Modificazioni delle altezze minime dei vani abitabili
e degli accessori)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 (Compensazione delle altezze)
1. Per il recupero o la ristrutturazione di edifici esistenti nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,30 nei vani accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
2. Con la compensazione delle altezze, il volume del vano abitabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2. >>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 44/1985, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 37, è sostituito dal seguente:
<< 1. Nei casi di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti impostati ad una quota media superiore ai 400 metri sul livello del mare, in presenza di altezze non uniformi e nei soli piani sottotetto, le altezze stesse, riferite sia ai vani abitabili che accessori, possono essere compensate, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,00 e purché l'altezza media dei vani non sia inferiore a metri 2,00. >>.

Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 71, comma 1, L. R. 40/1996
2Articolo interpretato da art. 74, comma 1, L. R. 13/1998
3Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 4
 (Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge
regionale 20/1983)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
Il primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< L'Amministrazione regionale sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed "una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione. >>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
 (Modificazione della legge regionale 28/1995)
1.
All'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis. L'intervento di recupero è esteso agli edifici realizzati in Monfalcone, di proprietà della Fincantieri, denominati << Lapayowsker >> e << Casa Mazzoli >> aventi le stesse caratteristiche architettoniche di cui al comma 1. >>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 7

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 1, L. R. 31/1996
3Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera i), L. R. 12/2016
Art. 8
 (Modificazioni dell'articolo 26 della legge regionale
22/1987)
1.
Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono inseriti i seguenti:
<< 6 bis. Qualora vi sia una sfasatura temporale tra il momento della disponibilità del bene ed il momento di erogazione del contributo, vengono comunque corrisposte le quote contributive corrispondenti a tutto il periodo in cui il bene è stato utilizzato, entro il limite temporale delle annualità contributive fissato nel provvedimento di concessione del contributo.
6 ter. Qualora i beni acquisiti siano di natura facilmente deperibile e facciano parte di una universalità di fatto, la corresponsione delle quote di contributo può avvenire comunque integralmente, pur in presenza di alienazioni o cambiamenti di destinazione di parte dei beni acquisiti, purché i beni non più disponibili siano sostituiti entro un anno da un numero equivalente di beni di nuova acquisizione. In via transitoria per i beni non più disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro sostituzione deve avvenire entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore. >>.

Art. 9
 (Modificazioni degli articoli 160 della legge regionale
5/1994 e 149 della legge regionale 8/1995)
1. Nel testo degli articoli 160, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e 149, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, le parole << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 11/1983 >> sono sostituite dalle parole << limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della citata legge regionale 11/1983 >>.
Art. 10
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa
delle Amministrazioni provinciali)
1. Il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, è esteso alle opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni provinciali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 41/2017
Art. 12

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 18, comma 5, L. R. 10/1997
2Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera vv), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera j), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 15
 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge
regionale 49/1993)
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, sono abrogate le parole << ed alle prestazioni effettivamente occorrenti >>.
2.
I commi 6, 11 e 12 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituiti dall'articolo 7 della legge regionale 20/1995, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:
<< 6. Le incentivazioni sono erogate dall'Ente gestore del servizio sociale di base in presenza delle seguenti condizioni:
a) certificazione dello stato di non autosufficienza dei soggetti indicati al comma 1, rilasciato ai sensi del comma 2;
b) reddito non superiore a quello indicato nei commi 7 e 8. >>.

<< 11. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano apposita istanza al Comune di residenza del nucleo familiare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
12. Le istanze presentate sono istruite dall'Ente gestore del servizio sociale di base che considera preliminarmente la possibilità di assolvimento delle finalità di cui al comma 1 tramite il potenziamento dei servizi domiciliari. All'onere relativo alle istanze non diversamente soddisfacibili in tutto o in parte, si provvede con i fondi previsti dal presente articolo ripartiti ai sensi del comma 12 bis.
12 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e all'assistenza sociale, ripartisce tra gli Enti gestori del servizio sociale di base che ne hanno fatto domanda, le disponibilità finanziarie per la quota del cinquanta per cento secondo la popolazione maggiorenne residente in ciascun ambito territoriale, e per la restante quota del cinquanta per cento secondo il numero delle domande presentate e ammesse a contributo nell'anno precedente.
12 ter. Per l'anno 1996 le domande alle quali fare riferimento sono quelle inviate dai Comuni nell'anno 1995.
12 quater. Entro i termini stabiliti con il provvedimento di assegnazione delle risorse, l'Ente gestore deve far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione analitica sui risultati raggiunti con l'indicazione delle spese sostenute. >>.

3. Per l' anno 1996 le domande dei soggetti interessati di cui al comma 11 dell' articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 2, devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 17
 (Integrazione della legge regionale 49/1993)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 50, comma 1, L. R. 31/1996
2Articolo abrogato da art. 12, comma 33, lettera c), L. R. 9/2008
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 11/1999
Art. 20
1.
L'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 (Istituto regionale per la formazione professionale)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4. >>.

Art. 21
 (Conferma di impegni di spesa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonché a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione al Consorzio di bonifica Pianura Isontina per opere pubbliche a carico della Regione, già collaudate, ancorché carenti di titolo per irrituali variazioni delle opere di progetto intervenute nel corso di esecuzione dei lavori.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonché a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione dalla Regione al Consorzio di bonifica Stradalta, ora Ledra-Tagliamento, per la sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo in un comprensorio del Medio Friuli denominato << Basiliano >>, già collaudati, ancorché carenti di titolo per annullamento giurisdizionale, sopravvenuto in corso d'opera, del decreto di concessione originario.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
Art. 23
 (Norme modificative ed integrative
nel settore dell'agricoltura)
2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 16/1967, le parole << 50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale >> sono sostituite dalle parole << 40 per cento >>.
4. All'articolo 9, primo comma della legge regionale 16/1967, sono aggiunte, in fine, le parole << nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili >>.
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
7. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 32/1995, sono abrogate le parole << e l'utilizzazione >>.
8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<< g) mutui per la formazione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 300 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

Note:
1 Le disposizioni del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 5 e 8 del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 24 settembre 1997. La Commissione si riserva la valutazione dei rimanenti commi.
3Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24
 (Modificazioni della legge regionale 44/1983)
1. La disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, trova applicazione soltanto alle opere di sistemazione agraria connesse ai piani di riordino fondiario la cui approvazione sia pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25
 (Norme integrative e modificative concernenti il settore
dell'industria)
1. Il termine del 3l dicembre 1996, di cui all'articolo 218, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è differito al 31 dicembre 1998.
2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 218, comma 2 della legge regionale 5/1994, differito al 31 dicembre 1996 dall'articolo 175, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è differito al 31 dicembre l998.
Art. 26
 (Integrazione alla legge regionale 5/1994)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 164 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono aggiunti i seguenti:
<< 1 bis. Gli interventi a sostegno delle imprese industriali nelle zone montane previsti dal comma 1, possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, alle piccole imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis sono stabiliti, nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti << de minimis >>, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria. >>.

Art. 27
 (Definizione di contributi destinati alla realizzazione
di impianti di risalita ed opere connesse. Modificazione
dell'articolo 9 della legge regionale 50/1993)
1. Il contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, si intende finalizzato alla realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché di interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, compresa l'acquisizione di attrezzature e di quant'altro direttamente connesso all'esercizio degli stessi.
2. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 50/1993, le parole << nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti >> sono abrogate.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 116, comma 3, L. R. 13/1998, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 48, comma 2, L. R. 18/2003
2Le disposizioni del presente articolo, abrogato dall'art. 44, comma 1, L.R. 8/1999, continuano ad applicarsi fino al verificarsi di quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della medesima L.R. 8/1999.
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 18/2003
4Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 9/2009
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 45, comma 1, L. R. 18/2004
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
Art. 34
 (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge
regionale 55/1986)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano altresì applicazione per le opere pubbliche realizzate con finanziamento regionale, nell'ambito delle zone terremotate, dai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, qualora almeno uno dei contratti d'appalto relativi ai lotti delle stesse sia stato finanziato, in tutto o in parte, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
Art. 35
 (Trasferimento di Rubrica dal capitolo 227 del bilancio)
1. Il capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 2 << Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale >> alla Rubrica n. 4 << Ufficio stampa e pubbliche relazioni >> nel programma << 0.6.1. >>.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 7, L. R. 42/1996