LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 34
 (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge
regionale 55/1986)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano altresì applicazione per le opere pubbliche realizzate con finanziamento regionale, nell'ambito delle zone terremotate, dai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, qualora almeno uno dei contratti d'appalto relativi ai lotti delle stesse sia stato finanziato, in tutto o in parte, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.