LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 20
1.
L'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 (Istituto regionale per la formazione professionale)
1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale competono le stesse indennità previste dall'articolo 4. >>.