LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 16

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 10
 (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa
delle Amministrazioni provinciali)
1. Il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, è esteso alle opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni provinciali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.