LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15

Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/04/1996
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 5
 (Limitazione territoriale nella
applicazione della legge)
1. In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.
2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.