LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/02/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 9
 (Integrazione dell'articolo 2 della
legge regionale 2/1983)
1.
All'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
<< Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la speciale sovvenzione può essere altresì destinata per la realizzazione di interventi infrastrutturali di cui al primo comma, lettera a), pur interessanti parti esterne o localizzati all'esterno del centro storico ed al relativo piano particolareggiato purché direttamente funzionali al recupero e rivitalizzazione del centro storico medesimo. A tal fine i Comuni già assegnatari della speciale sovvenzione possono proporre una modifica all'originario programma di interventi, in ordine alla quale interviene la conferma regionale dell'assegnazione della sovvenzione. >>.