LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/02/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 13
 (Proroga del termine per la costituzione degli Ospedali
Riuniti di Trieste in Azienda ospedaliera)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, gli Ospedali Riuniti di Trieste sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1996 e con decorrenza degli effetti non successiva all'1 gennaio 1997.