LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/02/1996
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 1
 (Concessioni per l'esercizio del
trasporto pubblico locale)
1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale più coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali per il trasporto pubblico locale, nonché alla delega alle Province delle competenze relative alla concessione delle linee sulla base del Piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma.
2. Le procedure rispettano modalità e criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
3. In attesa del provvedimento legislativo regionale di riforma e revisione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, le concessioni provvisorie previste dallo stesso articolo 30 sono prorogate al 31 dicembre 1997.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 4 sostituito da art. 7, comma 2, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 20/1997