Art. 54
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al "Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno" di Trieste, per sovvenire alle esigenze finanziarie del completamento della sua liquidazione, una sovvenzione di lire 980 milioni, già stanziata e non erogata a titolo di contributi e per la predetta liquidazione negli anni 1991, 1992 e 1993.
3. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa su presentazione di apposita domanda da parte del liquidatore alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta in deroga all'
articolo 9 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.
Art. 55
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della
legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'
articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore alle autonomie locali, i criteri per stabilire gli interventi da finanziare ed i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati.
4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si fa riferimento, per quanto applicabili, alle disposizioni della
legge regionale 46/1986, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 58, L. R. 12/2006
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 42, L. R. 1/2007