LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9

Bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 
1. L'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli previsti nello stato di previsione della spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori, e rispettivamente, il rimborso della quota capitale.