LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 97
 Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura
(programma 3.1.1.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 108, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 98
 Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 99
 Opere di sistemazione fondiaria
(programma 3.1.1.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 1.100 milioni, autorizzato per gli anni dal 1994 al 2003, dall'articolo 47, comma 5, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6241 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 100
 Inserimento giovani in agricoltura
(programma 3.1.2.)
1. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
2. La spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di lire 500 milioni per l'anno 1995 e revocata per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 2.500 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa complessiva di lire 40 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 110, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 101
 Indennità compensativa
e sussidi per permuta terreni agricoli
(programma 3.1.2.)
1. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 111 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 114 della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 102
 Credito di miglioramento fondiario e aziendale
(programma 3.1.2.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 112, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed iscritta a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 113, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 103
 Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,
salmastre, vallive e lagunari
(programma 3.1.2.)
1. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 116 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 104
 Interventi nel settore zootecnico
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, dall'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, dall'articolo 13 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 230 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa di lire 3.270 milioni per l'anno 1996, autorizzata nella misura di lire 3.500 milioni dall'articolo 118, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e ridotta di lire 230 milioni con l'articolo 38, comma 4, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 118, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
5. È revocata la spesa di lire 270 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. È revocata la spesa di lire 670 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
7. È revocata la spesa di lire 150 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 118, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 105
 Contributi per il miglioramento delle
produzioni zootecniche
(programma 3.1.7.)
1. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 119 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è ridotta di lire 3.000 milioni per la quota relativa all'anno 1995 e revocata per la quota relativa all'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 106
 Colture pregiate
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. È revocata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
4. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. È revocata la spesa di lire 500 milioni autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 121, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1995.
7. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
8. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 121, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
9. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 121, comma 9, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 107

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 108
 Difesa fitopatologica
(programma 3.1.7.)
1. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 109
 Avversità atmosferiche
(programma 3.1.5.)
1. È revocata la spesa di lire 30 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
2. È revocata la spesa di lire 200 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 7, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. È revocata la spesa di lire 6 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. È revocata la spesa di lire 215 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 123, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 110
 Prestiti agrari di esercizio
(programma 3.1.6.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 5, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato, per gli anni dal 1993 al 1997, dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, della legge regionale n. 20/1992 è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 500 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
9. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale n. 58/1979 e dall'articolo 6 della legge regionale n. 70/1981, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite di impegno di lire 200 milioni.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.
13. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
14. Le annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 111
 Interventi e contributi nel settore agricolo
(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento straordinario una tantum di lire 2.000 milioni per l'anno 1995 per l'attuazione di attività di promozione agroalimentare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, a carico del capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. È revocata la spesa di lire 280 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 126, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
6. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, autorizzata dall'articolo 126, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, è ridotta di lire 900 milioni per l'anno 1995 e revocata per la quota relativa all'anno 1996, fermo restando il residuo onere di lire 100 milioni per l'anno 1995 a carico del capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
7. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 126, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 112
 Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
Art. 113

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 114
 Programmi di sviluppo del settore agricolo
nei territori montani
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.750 milioni fa carico al capitolo 6848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.