LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 16
 Accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. La spesa complessiva di lire 5.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.900 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 14, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è revocata per la quota relativa all'anno 1995 e ridotta di lire 1.900 milioni per l'anno 1996, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. La spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 13.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 15, della legge regionale n. 5/1994, è rideterminata in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 19.000 milioni per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. È revocata la spesa di lire 8.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
4. È revocata la spesa di lire 6.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996, dall'articolo 15, comma 6, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
5. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni, già rideterminata e così autorizzata per l'anno 1995, dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
6. È revocata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 1.000 milioni per l'anno 1996, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 15, comma 11, della legge regionale n. 5/1994, a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.
Art. 17
 Accordi di programma
Interventi finanziati con ricorso a mutuo
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 950 milioni per l'anno 1995 e di lire 2.350 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.300 milioni fa carico al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.500 milioni per l'anno 1995 e di lire 12.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 22.500 milioni fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.