LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 NORME FINANZIARIE CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 163
 Utilizzo di somme già allocate a bilancio
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare le adeguate modifiche ai contratti condizionati di mutuo stipulati nell'anno 1994 ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 6, al fine di consentire l'utilizzo nell'anno 1995 delle somme iscritte per l'anno 1994 sui capitoli corrispondenti ai capitoli di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, ed iscritti nell'elenco B/1 allegato ai bilanci predetti, a fronte di contrazione di mutui finalizzati.
2. Ai fini di cui al comma 1, la contrazione dei contratti definitivi di mutuo può avvenire negli anni 1995 e 1996 ed i relativi importi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, in base agli impegni assunti a carico dei capitoli di cui al comma 1 e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.
3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 le somme iscritte per l'anno 1994, a fronte delle quali sia stato stipulato contratto preliminare di mutuo, non impegnate al 31 dicembre 1994 sui capitoli di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10. La presente disposizione ha effetto dal 31 dicembre 1994.
Art. 164
 Riassegnazione sovvenzioni non erogate
ai sensi della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14
e successive modificazioni ed integrazioni
(programma 3.4.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare al Centro di Documentazione per il Commercio Internazionale del Legno con sede a Trieste, per sovvenire alle esigenze finanziarie del completamento della sua liquidazione, l'importo complessivo di lire 980 milioni, già stanziato e non erogato negli anni 1991, 1992 e 1993 a titolo di contributi e per la predetta liquidazione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 980 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 980 milioni fa carico al capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 165
 Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla
gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6
della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10
1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell'importo di lire 10.500 milioni, entro e non oltre la data dal 31 luglio 1995.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale n. 10/1984.
3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 166

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera hh), L. R. 10/2012
Art. 167

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 168

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 60, L. R. 24/2009
Art. 169

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera k), L. R. 27/2017
Art. 170

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 171

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 172

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 173
 Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno
1993, n. 50
1. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, dopo le parole << Le Comunità Montane >> sono aggiunte le parole << o gli altri enti locali e loro consorzi >>.
Art. 174
 Abrogazione dell'articolo 118, comma 11, e modifica degli
articoli 126, comma 5, e 211, comma 3, della legge regionale
28 aprile 1994, n. 5
2. Nel testo dell'articolo 126 della legge regionale n. 5/1994, al comma 5 le parole << dall'articolo 3, comma 1, lettera h), >> sono sostituite dalle parole << dall'articolo 3, comma 2, lettera h), >>.
3. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 22, comma 1, lettera g), L. R. 6/2010
Art. 175
 Limitazione dell'operatività di leggi regionali
nel settore dell'industria
1. Nel testo dell'articolo 218 , comma 1, lettera b), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono soppresse le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi nelle aree di cui al primo comma, numero 1), dell'articolo 12 >>.
2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 218, comma 2, della legge regionale n. 5/1994, è differito al 31 dicembre 1996.
3. Nel testo dell'articolo 218 della legge regionale n. 5/1994, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole << ad eccezione delle domande relative ad interventi di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale n. 63/1976, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4 >>.
Art. 176
 Abrogazione dell'articolo 12, comma 2,
della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14
Art. 177
 Copertura finanziaria delle spese
che non trovano corrispondenza
in assegnazioni statali o comunitarie
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 1.079.870.817.500, suddiviso in ragione di lire 638.174.817.500 per l'anno 1995, lire 205.374.000.000 per l'anno 1996 e lire 236.322.000.000 per l'anno 1997, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
2. Nell'ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere complessivo di lire 16.850 milioni per l'anno 1995 e di lire 45.300 milioni per l'anno 1996 e parallelamente un maggior onere di lire 62.150 milioni per l'anno 1997 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 169.120.342.612, suddiviso in ragione di lire 53.385.330.204 per l'anno 1995, di lire 100.126.006.204 per l'anno 1996 e di lire 15.609.006.204 per l'anno 1997.
Art. 178
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto, fermo restando il disposto di cui agli articoli 11, comma 4, e 163, dall' 1 gennaio 1995.