LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI AUTONOMIA
Art. 1
 Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo
54 dello Statuto speciale di autonomia ai sensi della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 107.000 milioni per l'anno 1995, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1995, la somma complessiva di lire 107.000 milioni, di cui:
a) lire 41.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 61.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

Art. 2
 Trasferimenti alle Province
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
b) lire 17.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti;

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 17.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999
Art. 3
 Trasferimenti ai Comuni
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1995, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1995 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1995, il cui impiego è vincolato nel modo seguente:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e parchi urbani comprensoriali;
b) lire 3.500 milioni per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1995, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Per le finalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 4
 Trasferimenti alle Comunità Montane
e alla Comunità collinare del Friuli
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità Montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma complessiva di lire 5.000 milioni per l' anno 1995, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1995.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
CAPO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
PER FINALITÀ SPECIFICHE
Art. 5
 Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento degli
impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza di cui
alla legge 5 marzo 1990, n. 46
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni e nella misura massima prevista dai commi 10 e 14, a totale o parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento dei mutui che i Comuni e le Province stipulano per finanziare l'esecuzione di opere di adeguamento degli impianti di immobili di loro proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale per le autonomie locali, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da:
a) la deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo;
b) copia dell' atto di adesione dell' istituto mutuante;
c) una dichiarazione del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ove si dia atto che le opere, che si intende finanziare con il mutuo da stipulare, sono preordinate all'esclusivo scopo dell'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/1990.

4. L'erogazione del contributo è disposta previa presentazione del contratto di mutuo corredato dal relativo piano di ammortamento.
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con priorità per gli interventi relativi a edifici destinati ad uso scolastico, ivi compresi gli asili nido e le scuole materne, e per quelli relativi a edifici destinati a sede di uffici delle Amministrazioni locali.
7. L'alienazione degli immobili, oggetto degli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di concessione del contributo, comporta la revoca dei benefici concessi, con l'obbligo per i soggetti beneficiari di rimborsare all'Amministrazione regionale le somme riscosse maggiorate degli interessi.
8. Ad avvenuta estinzione del mutuo e decorrenza del termine di dieci anni dalla data di concessione del contributo, il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ne danno comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali mediante inoltro di apposita dichiarazione che attesti altresì l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 7.
9. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
11. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1996 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
15. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 17/1995
2Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 22/1995
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 10, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4Comma 5 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
5Integrata la disciplina del comma 9 da art. 7, comma 11, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
6Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 11, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/1998
8Parole sostituite al comma 3 da art. 49, comma 2, L. R. 13/1998
9Parole sostituite al comma 8 da art. 49, comma 3, L. R. 13/1998
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 1/2000
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 23/1995
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7
 Contributi per l'edilizia pubblica
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, al fine di completare la realizzazione della sede del centro civico della circoscrizione dell'Altipiano Est, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 3405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 8
 Completamento di opere di competenza comunale
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come da ultimo integrata dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, limitatamente agli interventi già ammessi a finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 9
 Contributo al Comune di Latisana per
manifestazioni ecologiche
(programma 1.5.5.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo straordinario per l'anno 1995 di lire 100 milioni per l'organizzazione di manifestazioni che promuovano l'utilizzo di carburanti ecologici e la diffusione di veicoli elettrici.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dalla relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa. Le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 29/1996
Art. 10
 Contributo ordinario per le spese correnti
della Comunità collinare del Friuli
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo ordinario annuo per il finanziamento delle spese correnti.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 962 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 11
 Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi
per gli uffici di economia e bonifica montana e
della Sezione di bonifica montana del
Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Nel testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, al comma 2, aggiunto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, la locuzione << 1994 >> è sostituita dalla locuzione << 1995 >>.
4. Gli effetti degli atti di proroga delle gestioni commissariali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 26/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 4/1994, e dal comma 3, decorrono dalla data di scadenza delle precedenti proroghe commissariali.
5. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 12
 Personale trasferito alle Province ai sensi delle leggi
regionali 9 marzo 1988, n. 10 e successive modificazioni
e 25 maggio 1993, n. 26
(programma 0.6.2.)
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l'anno 1995, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.
2.
Nel testo dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è così sostituito:
<< 2. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 fra le Province di Udine e Pordenone è disposta dalla Giunta regionale in relazione al personale provvisoriamente trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26. >>.

3. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 13
 Piani comunali degli orari degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c), e 31, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 49/1993 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1725 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 14
 Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico
Fondi statali
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa di lire 345.500.600 per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 345.500.600 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
3. Corrispondentemente sul capitolo 330 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci è prevista per l'anno 1997 l'entrata di pari importo a valere sull'autorizzazione di spesa statale di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
CAPO III
 NORME SPECIALI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
CONCERNENTE I TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
Art. 15
 Utilizzo dei limiti d'impegno di cui all' articolo 6,
comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e
all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio
1991, n. 4
1. La proroga al 31 dicembre 1994 disposta dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per l'utilizzo delle quote del limite d'impegno assegnate alle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è differita al 31 dicembre 1995.
2. In deroga al disposto dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, le somme corrispondenti alle economie di spesa determinatesi ai sensi del citato articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 3/1990 in relazione alle quote del limite d'impegno assegnate alle Province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere reimpiegate, per le medesime finalità, entro il 31 dicembre 1995.
3. Decorso il termine del 31 dicembre 1995 di cui ai commi 1 e 2, le somme non impegnate costituiscono economie e devono essere restituite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 3/1990.