LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 96
 Impianto di biathlon a Forni Avoltri
(programma 2.4.4.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per i lavori di costruzione di un impianto fisso di biathlon in località Piani di Luzza, ivi compresa la dotazione delle attrezzature e delle apparecchiature.
2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 trovano applicazione le modalità della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.