LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 9
 Contributo al Comune di Latisana per
manifestazioni ecologiche
(programma 1.5.5.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo straordinario per l'anno 1995 di lire 100 milioni per l'organizzazione di manifestazioni che promuovano l'utilizzo di carburanti ecologici e la diffusione di veicoli elettrici.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dalla relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dal relativo preventivo di spesa. Le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 29/1996