LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1995
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 87
 Contributo a sostegno di attività teatrali
di particolare rilevanza
(programma 2.4.3.)
1. Nell'ambito delle previsioni di cui al Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo annuo a sostegno dell'attività teatrale e in particolare musicale del Teatro comunale, anche in considerazione della rilevanza riconosciuta all'ente, quale Comune di supporto comprensoriale, ai sensi del comma 3 ter dell'articolo 66 della citata legge regionale n. 10/1988, come aggiunto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.
3. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1997.
4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5350 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.